Interrogazione a risposta orale
mercoledì 13 gennaio 2016, seduta n.559 Premesso che:in attuazione dell’articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, è stato emanato il decreto 18 aprile 2002, concernente la procedura per il trasferimento del personale delle forze armate e dell’Arma dei Carabinieri dichiarato inidoneo al servizio militare incondizionato nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa. Secondo la normativa, ed in linea con l’art. 930 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell’ordinamento militare, il personale militare inidoneo al servizio militare incondizionato, per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita, a domanda, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione;
ai sensi e per l’effetto dell’art. 212 del decreto legislativo n. 66, il personale infermieristico militare svolge con autonomia professionale le specifiche funzioni ed è articolato in conformità a quanto previsto dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43; ad esso viene, peraltro, attribuita la diretta responsabilità e gestione dell’attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni, in linea con le disposizioni di legge nazionali e comunitarie;
secondo il contratto collettivo nazionale di categoria, l’infermiere è inquadrato nell’area 3a (categoria D qualifica dei funzionari) mentre in ambito militare, nonostante il conseguimento del titolo di laurea abilitante, tale operatore continua ad essere arruolato nel grado di maresciallo (area 2a, operatori). Appare evidente, dunque, come il maresciallo infermiere, giudicato non idoneo al servizio militare ed idoneo al transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa subisca un declassamento giuridico e funzionale;
considerato che:
in virtù del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, recante norme circa il trasferimento al Servizio sanitario nazionale della sanità penitenziaria, veniva stabilito come al personale sanitario infermieristico del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile dovesse riconoscersi l’inquadramento nella categoria D, a prescindere dal ruolo di appartenenza presso il Ministero della giustizia, tenuto conto esclusivamente dei titoli effettivamente posseduti e dei requisiti professionali richiesti dai contratti collettivi nazionali vigenti (come da allegato “B”);
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, recante “Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale”, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è stato registrato dalla Corte dei conti in data 17 agosto 2015. Le tabelle hanno la finalità di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni e individuano la corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione. Con riferimento ai criteri di inquadramento, le amministrazioni pubbliche operano, all’atto dell’inquadramento del personale in mobilità, l’equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione mediante confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, tenendo conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e categorie, senza pregiudicare, rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di carriera legittimamente acquisite,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire con urgenza per consentire al personale sanitario infermieristico militare, giudicato non idoneo al servizio militare e transitato nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, di essere inquadrato tra il personale sanitario infermieristico civile di area 3a;
se, in particolare, il Ministro della difesa intenda verificare, nel dettaglio, il numero complessivo degli infermieri militari i quali, ad oggi, risultano transitati all’impiego civile per inidoneità al servizio militare, nonché il profilo professionale loro assegnato in occasione del transito;
se, in particolare, intenda, verificati i costi sostenuti dall’amministrazione pubblica per la formazione del personale sanitario infermieristico militare, garantire la professionalità acquisita dal proprio personale mettendo quest’ultimo a disposizione delle altre pubbliche amministrazioni in caso di perdita dei requisiti di idoneità al servizio militare.
presentata da BENCINI, Maurizio ROMANI, SIMEONI – Ai Ministri della difesa, dell’economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione –
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