La Seconda sezione Penale del tribunale di Venezia con sentenza n 266/16 del 29/02/2016, accoglie la tesi del Prof. Mauro Di Fresco, Presidente dell’Associazione Avvocatura di Diritto Infermieristico.Gli infermieri sono stati tratti a giudizio perche senza essere iscritti all’albo professionale esercitavano abusivamente la professione d’infermiere presso Ulss 13.
dal complesso dei documenti depositati con diligenza dalla difesa dell’ imputato risulta che:
la legge n. 43/2006 ha bensi’ istituito gli ordini professionali,ma avrebbero dovuto essere creati albi per ognuna delle professioni indicate,pero’ la mancata emanazione del decreto legislativo delegato ha impedito la effettiva attuazione di tale previsione normativa,
Consegue che rimane vigente la disciplina di cui al d.lvo n 233/1948
secondo cui l’obbligo d’iscrizione all’albo è previsto solo per gli esercenti la professioni sanitaria,non già per i sanitari che lavorano nella PA con vincolo di esclusiva.
Ritenuto che l’infermiere abbia lavorato sulla base di un titolo professionale adeguato idoneo e riconosciuto, quale dipendente e non libero professionista, per cui non tenuto obbligatoriamente all’iscrizione all’albo.Del resto il controllo sull’idonieta dei dipendenti era assicurato dall’azienda .
D a tali considerazioni va emessa sentenza di assoluzione.
Venezia 05/02/2016
quindi cosa sucede adesso , che quando ho un contratto a tempo determinato non pago l’iscrizione , e quando non lavoro cosa devo fare pagare l’iscrizione? Vorrei capire bene questa sentenza.