Suprema corte di cassazione Sentenza n. 28480/2012
Condanna in primo e secondo grado per esercizio abusivo dell’attività di “infermiere professionale” presso una struttura sanitaria per anziani in assenza della prescritta abilitazione. I giudici hanno chiarito come la normativa vigente abbia completamente innovato la disciplina della professione infermieristica, definendo gli specifici requisiti necessari per il suo esercizio non abusivo,
Le mansioni assistenziali già attribuite dalla precedente disciplina all’infermiere generico vanno ricondotte nel più ampio quadro delle funzioni spettanti all’unica figura di infermiere professionista oggi esistente. Il primo può solo aiutare l’infermiere, ed i suoi compiti in autonomia devono essere limitati all’assistenza di base, tali previsioni escludono la possibilità che possa svolgere delle funzioni infermietistiche specialistiche senza la supervisione in turno dell’ infermiere laureato, come avvenuto nel caso dell’imputata, la cui condotta conferma la sussistenza del reato di esercizio abusivo della professione. La Corte ha annullato parzialmente la sentenza impugnata per intervenuta estinzione per prescrizione dei reati contestati e rigettato nel resto il ricorso, rideterminando l’entità della pena.
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