Gia il REGIO DECRETO 2 maggio 1940, n. 1310 si
Determinavano le mansioni dell’ infermiere professionali e degli infermieri generici. (GU n.225 del 25-9-1940 )
Entrata in vigore del provvedimento: 10/10/1940 vennero differenziate le due figure infermieristiche,
In tutta l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale, quella del generico è rimasta
un’arte ausiliaria statica cioè ancorata ai vecchi schemi assistenziali mentre il
professionale si è evoluto al passo con i tempi (tecnologia e nuove necessità cliniche).
Il citato R.D. n. 1310 del 1940 già indicava i limiti mansionali dell’infermiere generico:
“L’attività degli infermieri generici deve essere limitata alle seguenti mansioni;
per prescrizione del medico e, nell’ambito ospedaliero, sotto la responsabilità
dell’infermiera professionale: assistenza completa all’infermo; somministrazione dei
farmaci ordinati e delle diete nonché medicazioni comuni e bendaggi sotto la responsabilità
della professionale preposta al reparto; presa e annotazione semplice
(senza grafica) della temperatura, del polso e del respiro; raccolta di orine, feci, espettorati,
vomito, ecc.; iniezioni ipodermiche ed intramuscolari; rettoclisi; frizioni,pennellature, impacchi; coppette, vescicanti e sanguisugio; clisteri evacuanti, medicamentosi
e nutritivi; applicazioni di lacci emostatici d’urgenza; respirazione artificiale;
bagni terapeutici e medicati. Ogni soccorso d’urgenza deve essere seguito dalla
chiamata del medico”.
Il D.P.R. n. 225 del 1974 ha modificato le mansioni del generico attribuendo alcune
altre attività, frutto dell’esperienza e del progresso clinico, in verità solo
per quanto segue:
“L’infermiere generico coadiuva l’infermiere professionale in tutte le sue attività e
su prescrizione del medico provvede direttamente alle seguenti operazioni: assistenza
completa al malato, particolarmente in ordine alle operazioni di pulizia e di
alimentazione, di riassetto del letto e del comodino del paziente e della disinfezione
dell’ambiente e di altri eventuali compiti compatibili con la qualifica a giudizio
della direzione sanitaria; pulizia, preparazione ed eventuale disinfezione.
Leggendo attentamente il D.P.R. 14 marzo 1974 n. 225 (abrogato) si evinceva
che l’infermiere professionale non doveva espletare compiti meramente manuali.
Difatti la Suprema Corte di Cassazione già nel 1985 (sent. n. 1078, RG n. 9518-
/80, Cron. 2210 del 09 febbraio 1985) statuì che: “Non compete all’infermiere,
ma al personale subalterno, rispondere ai campanelli dell’unità del paziente, usare
padelle e pappagalli per l’igiene del malato e riassettare il letto”.
Nella causa de qua, l’ausiliaria che si era rifiutata di svolgere queste mansioni adducendole
erroneamente all’infermiere, è stata licenziata e la Suprema Corte di
Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per grave inadempimento
contrattuale.
L’AUSILIARIO
L’ausiliario socio-sanitario specializzato di 4° livello
Il titolo V, art. 6 del D.P.R. n. 225/74 prevede, nella figura dell’infermiere generico,
al secondo comma: “assistenza completa al malato, particolarmente in ordine
alle operazioni di pulizia e di alimentazione, di riassetto del letto e del comodino
del paziente e della disinfezione dell’ambiente …”.
Con la diminuzione dei generici, tali incombenze, per ignoranza o per dolo, sono
state attribuite, nei fatti, al professionale ma come abbiamo visto, lo svolgimento
di prestazioni di assistenza completa (cioè igiene, aiuto nel cambio della
biancheria, riassetto del letto, uso di padelle e pappagalli ovvero aiuto nelle operazioni
fisiologiche, ecc.) costituiscono da sempre un grave pregiudizio alla professionalità
e, certamente, una violazione dell’art. 2103 C.C. ovvero del D.P.R.
n. 761/74 che vieta lo svolgimento di mansioni inferiori.
Per questo motivo il legislatore, nel corso del tempo, ha creato delle figure ausiliarie
che sostituissero quella del generico.
Nelle more dell’esaurimento di infermieri generici, il legislatore ha creato diverse
figure che avrebbero dovuto svolgere mansioni igienico-domesticoalberghiere
in sostituzione dell’infermiere generico.
Nel comparto sanità si provvedeva ad individuare la figura che avrebbe dovuto
affiancare l’infermiere generico per poi sostituirlo completamente con D.M. Sanità
10 febbraio 1984 (G.U. 15 febbraio 1984 n. 45) quale regolamento del
D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761. Infatti si legge: “L’ausiliario socio-sanitario specializzato
assicura le pulizie negli ambienti di degenza ospedaliera ivi comprese
quelle del comodino e delle apparecchiature della testata del letto. Provvede al trasporto
degli infermi in barella ed in carrozzella ed al loro accompagnamento se deambulanti
con difficoltà. Collabora con l’infermiere generico nelle pulizie del malato
allettato e nelle manovre di posizionamento del letto. E’ responsabile della corretta
esecuzione dei compiti che sono stati affidati dal caposala e prende parte alla
programmazione degli interventi assistenziali per il degente”.
Con D.M. 15 giugno 1987 n. 590 è stato approvato il corso di riqualificazione
per gli agenti soci-sanitari e sono state create tre figure assistenziali: ausiliario
assistente; ausiliario socio-sanitario e ausiliario socio-sanitario specializzato.
Tutta l’assistenza diretta al malato e l’igiene degli ambienti e dei presidi medicochirurgici
sono state ripartite dal legislatore nei tre ambiti ausiliari appena descritti.
In pratica si è trattato di realizzare una attività di base (ausiliario assistente) a
cui sono stati demandati compiti squisitamente manuali sotto il controllo dell’-
ausiliario socio-sanitario (di 3° livello) al quale spettavano compiti descritti dal
D.M. Sanità 10 febbraio 1984 (in ruolo al S.S.N.) prettamente dedicati all’igiene
dell’ambiente e dell’unità del malato.
L’ausiliario socio-sanitario specializzato, invece, ha sostituito le attività di assistenza
igienico-domestico-alberghiera che prima erano deputate al generico
(residuando anche una minima attività ambientale).
L’incrocio delle mansioni di igiene ambientale tra i tre tipi di ausiliari e le differenze
retributive che non trovavano una logica nella scala delle responsabilità
(maggior stipendio, maggior competenza, meno lavori manuali, incoerenza dei
principi di multi professionalità e tipicità) ha indotto il legislatore ad unificare,
con il D.P.R. n. 384/90, in un unico profilo tutte e tre le figure ausiliarie creando
l’Operatore Tecnico addetto all’Assistenza.
Si legge: “I profili professionali di agente tecnico ed ausiliario socio-sanitario, ricollocati
ai sensi del comma 1, e l’ausiliario socio sanitario specializzato già collocato
nella posizione funzionale corrispondente al III livello retributivo sono riunificati
in un solo profilo che assume la denominazione di ausiliario specializzato. Le
attribuzioni del nuovo profilo sono definite nell’allegato 2 che costituisce parte integrante
del presente regolamento e sono distinte in relazione all’assegnazione dei dipendenti
interessati ai servizi tecnico economali o socio assistenziali”.
Tutto questo nel ruolo del S.S.N., come già precisato.
Ma anche nei ruoli dell’università (policlinici universitari) è avvenuto lo stesso
fenomeno. Difatti con D.P.C.M. 24 settembre 1981 (G.U. serie generale n. 340 dell’1-
1.12.1981) “Declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del
personale non docente delle Università”, si legge all’allegato B: “Profili professionali
di 4° livello. Area funzionale socio-sanitaria. Agente socio-sanitario: addetto
alle mansioni integrate di assistenza al malato particolarmente in ordine alle operazioni
di pulizia e di alimentazione, di riassetto del letto e del comodino del
paziente e della disinfezione dell’ambiente, di trasporto dei degenti e delle salme e
relativa documentazione, di ritiro e consegna della biancheria, medicinali, vitto,
materiali sanitari e organici, pulizia, preparazione ed eventuale disinfezione del
materiale sanitario e dei locali o attrezzature assegnati, di trasporto dei rifiuti e
del materiale infetto; o alla guida di autoambulanze, con mansioni di barelliere e
competenze di prima assistenza, in particolare respirazione artificiale, massaggio
cardiaco esterno, manovre emostatiche di emergenza”.
Si noti (dalla locuzione “mansioni integrate” e dalla lettura del testo) che, al pari
dell’OTA, il legislatore ha voluto fondere le mansioni di assistenza al malato assegnate
al generico, di cui al D.P.R. n. 225/74, con quelle prettamente igieniche
ambientali ed economali che erano proprie dell’ausiliario socio-sanitario.
Si noti che l’intera definizione qui utilizzata è identica alla prima parte dell’-
articolo di legge (D.P.R. n. 225) dedicata all’infermiere generico!
Con questa manovra è stata finalmente creata un’unica figura ausiliaria assistenziale
che garantisce tutte le attività esterne all’infermiere.
La prassi degli ausiliari di rispondere all’infermiere che chiede l’espletamento di
determinate attività assistenziali: “o assisto il malato o faccio le pulizie”, non è
lecita perché tutte le succitate attività rientrano nelle competenze dell’OTA e
assolverne alcune a dispetto di altre rimane solo una questione di organizzazion del lavoro.
L’AUSILIARIO
L’Operatore Tecnico addetto all’Assistenza
Con D.P.R. 28.11.1990 n. 384 sono state soppresse le tre figure ausiliarie succitate.
Infatti all’art. 1, co. 2 si legge che i profili professionali di agente tecnico e
ausiliario socio-sanitario (e specializzato) sono riunificati in un solo profilo che
assume la denominazione di O.T.A – Operatore Tecnico addetto all’Assistenza
il quale viene così definito: “L’operatore tecnico addetto all’assistenza svolge la
propria attività nei seguenti campi ed opera sotto la diretta responsabilità dell’operatore
professionale di categoria coordinatore (Capo sala) o, in assenza di quest’ultimo,
dell’infermiere responsabile del turno di lavoro: attività alberghiere; pulizia e
manutenzione di utensili, apparecchi, presidi usati dal paziente e dal personale medico
ed infermieristico per l’assistenza al malato; in collaborazione con l’infermiere
professionale di categoria coordinatore (Capo sala) o, in assenza di quest’ultimo,
dell’infermiere responsabile del turno di lavoro: attività alberghiere; pulizia e
manutenzione di utensili, apparecchi, presidi usati dal paziente e dal personale medico
ed infermieristico per l’assistenza al malato; in collaborazione con l’infermiere
professionale per atti di accudimento semplici al malato. Nell’ambito di competenza
oltre a svolgere i compiti dell’ausiliario addetto ai servizi socio sanitari, esegue le
seguenti ulteriori funzioni: lavaggio, asciugatura e preparazione del materiale da
inviare alla sterilizzazione e relativa conservazione; provvede al trasporto degli infermi
in barella ed in carrozzella ed al loro accompagnamento se deambulanti con
difficoltà, trasporto del materiale biologico, sanitario ed economale secondo protocolli
stabiliti; rifacimento del letto non occupato e l’igiene dell’unità di vita del paziente
(comodino, letto, apparecchiature), preparazione dell’ambiente e dell’utente
per il pasto e aiuto nella distribuzione e nell’assunzione; riordino del materiale
e pulizia del malato dopo il pasto”.
In conclusione il D.P.R. succitato non ha fatto altro che riportare la giurisprudenza
che nel corso del tempo si è andata formando sulle mansioni del personale
ausiliario e infermieristico e aggiornare, attualizzando, le diverse attività necessarie
per soddisfare i bisogni dei malati.
Anche se questa figura si esaurirà nel tempo, il suo studio permette sin d’ora di
comprendere i principi che regolano i profili professionali evitando di assegnare i compiti non specificatamente previsti dalla normativa all’infermiere e viceversa.
In poche parole potremo compiere gli stessi passaggi logico-giuridici che il magistrato
segue per addivenire alla soluzione di un quesito mansionale
L’AUSILIARIO
L’Operatore Socio Sanitario
L’O.S.S. non è alieno all’O.T.A. ma una sua naturale evoluzione.
Oltre a svolgere i compiti dell’OTA, l’OSS garantisce ulteriori attività assistenziali
che gli permettono di crescere e sviluppare maggiori competenze.
e di prestigio.
(ora categoria C), è stabilita dall’Accordo Conferenza Stato Regioni del 22
Febbraio 2001: “Disciplina del Profilo Professionale di Operatore Socio Sanitario
e relativo ordinamento didattico”.
L’Accordo Stato-Regioni (legge cornice), stabilisce le minime funzioni dell’-
O.S.S. invitando le Regioni a recepire con legge i contenuti ivi previsti.
Questo significa legge cornice; è simile alla direttiva nel diritto comunitario.
Mentre il Regolamento comunitario stabilisce con precisione una normativa immediatamente
precettiva (come la legge), la Direttiva fornisce i principi e le regole
fondamentali su cui costruire una normativa che tenga conto delle necessità
locali.
Redazione NurseNews.eu
fonte Gazzetta ufficiale GU n.225 del 25-9-1940 )
ADI (Mauro di fresco)
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