L’Azienda Ospedaliera “Ospedale maggiore” di Crema, con atti adottati in conformità della delibera di Giunta regionale n. 3313 del 2 febbraio
2001, riservava l’attività di prelievo a domicilio unicamente a soggetti autorizzati
ad erogare servizi di medicina e laboratorio ASL o SMEL, per cui l’Azienda ha
stipulato una serie di accordi di collaborazione con vari soggetti operanti sul
territorio, previamente accreditati presso le ASL della provincia, escludendo che la
prestazione possa essere resa da infermieri libero-professionisti,
ancorché iscritti all’Albo, ma non aderenti ad una delle dette istituzioni.
l’esercizio della libera professione infermieristica, svolta da soggetti in possesso
di idoneo titolo di studio (diploma universitario abilitante) e di iscrizione all’albo
professionale, non possa subire discriminazioni ingiustificate.
4.2. – Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento adottato con D.M. 14 settembre 1994, n.
739, adottato ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502,
l’attività dell’infermiere ricomprende ogni prestazione che possa
ricondursi alla generale categoria dell’“assistenza generale infermieristica”, attività
con funzione di prevenzione delle malattie e di assistenza dei malati e disabili.
A tal fine, l’infermiere professionale agisce sia individualmente, sia in
collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali (art. 1, comma 3, lett. e).
L’infermiere ,in possesso del prescritto titolo di formazione e
dell’iscrizione all’albo è, secondo il Regolamento, “responsabile dell’assistenza
generale infermieristica” (art. 1, comma 1) e “svolge la sua attività professionale in
strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell’assistenza domiciliare, in
regime di dipendenza o libero-professionale” (art. 1, comma 3, lett. g).
4.3. – Stante il tenore di tale disposizione, applicabile su tutto il territorio nazionale,
l’infermiere libero professionista può prestare la propria attività assistenziale, anche
a domicilio, senza necessità di essere dipendente o collaboratore di un Laboratorio.
4.4. – Pertanto, la scelta dell’Azienda ospedaliera di concludere accordi per
l’effettuazione di prelievi a domicilio solo con i soggetti autorizzati ad erogare
servizi di Medicina e Laboratorio determina una immotivata discriminazione ai
danni degli infermieri libero professionisti, causando una irragionevole restrizione
della concorrenza nel settore e limitando ingiustificatamente l’accesso al mercato di
operatori pienamente legittimati dalla normativa di settore, senza che ricorra alcuna
causa eccezionale che giustifichi tale restrizione.
4.5. – Né vale invocare l’interesse pubblico ad una più elevata tutela della salute,
atteso che tale fine è adeguatamente tutelato dalla disciplina di settore, che prevede
una formazione a livello universitario, e dalle varie norme di categorie, adottate
anche dall’ente rappresentativo nazionale cui aderiscono i ricorrenti Collegi
(Federazione nazionale dei Collegi IPASVI), quali il codice deontologico,
approvato dal Consiglio nazionale dei Collegi IPASVI il 17 gennaio 2009, ed il
Vademecum, che fornisce agli infermieri libero professionisti strumenti per
l’operatività assistenziale.
Sentenza.