Il suo fu “omicidio difensivo”
Le motivazioni addotte dai giudici della Corte di assise di Ravenna sono sconvolgenti per un ambiente sanitario. L’infermiera si sentiva accerchiata dai sospetti, tolta dai turni e messa sotto osservazione. Aveva deciso di “alzare il livello della sfida e di commettere quello che può essere definito un omicidio difensivo” per allontanare da sé le voci per altre morti sospette in corsia
04 LUG – La vicenda di D.P. – infermiera in servizio presso il reparto di medicina dell’ospedale civile Umberto I di Lugo di Romagna – e il clamore mediatico provocato rappresenta una vicenda processuale non riconducibile agli usuali canoni della responsabilità professionale per colpa. Si tratta di un fatto riconducibile al c.d. “dolo professionale” – espressione coniata nel 1955, per la prima volta, da Francesco Introna – e, più precisamente, a uno dei più gravi casi di dolo professionale accaduti negli ultimi decenni.
Stiamo parlando di un processo per “omicidio volontario pluriaggravato dall’utilizzo del mezzo venefico, dai motivi abietti, dalla premeditazione, dalla minorata difesa della vittima e dall’abuso della qualifica e dalle mansioni di infermiera” nei danni di R.C., paziente ricoverata presso il suo reparto.
L’omicidio volontario sarebbe avvenuto “mediante la somministrazione di due fiale di cloruro di potassio, sottratte dall’armadio farmacia del reparto”.
Il processo si è svolto presso la Corte di assise di Ravenna e si è concluso con la condanna all’ergastolo dell’infermiera.
La Corte di assise romagnola – sentenza 11 marzo 2016 (depositata il 13 giugno 2016) – ha ricostruito in modo articolato tutta la vicenda disegnando uno scenario complessivo fortemente inquietante, di una gravità inaudita, ricostruendo apertamente uno scenario da serial killer dalle proporzioni verosimilmente mai viste, in riferimento non soltanto alla morte della paziente in questione, ma su “decine di pazienti” (il processo, lo ripetiamo, era relativo solo alla morte della paziente R.C.).
Il processo motivazionale si è snodato attraverso varie ricostruzioni: “il teatro della vicenda”, le procedure di conservazione del cloruro di potassio, i rapporti tra il personale e una serie numerosa di furti a danni di pazienti, la somministrazione non autorizzata di farmaci, l’origine della notizia di reato, i riscontri diagnostici, le “voci” e il “chiacchiericcio” sull’imputata, le statistiche relativa alla presenza in servizio di D.P. e la frequenza delle morti all’interno del reparto, una serie importante di morti anomale e improvvise, le cause della morte di R.C. e le prove sulla causa di morte e, infine, l’attribuzione della responsabilità a carico dell’infermiera con relativi aggravanti che ne delineano il movente.
Si tratta, è evidente, di un processo fortemente indiziario, costruito in primo luogo sulla personalità e sui comportamenti dell’imputata.
D.P. viene descritta come un’infermiera capace, competente, efficiente, “apprezzata per le sue capacità professionali, da molti temuta per le sue caratteristiche soggettive, per la sua personalità e per la sua spregiudicatezza”. Molti suoi colleghi – infermieri, oss e anche medici – “erano intimoriti dalla personalità forte, decisa e spesso arrogante di D.P.”
Viene descritta come “abitualmente dedita ai furti in corsia” che si erano frequentemente registrati a danno di pazienti con specifiche testimonianze degli stessi derubati e di infermieri colleghi. I furti sono stati addebitati alla D.P. senza però denunce formali e/o provvedimenti, neanche di natura disciplinare, a suo carico, tanto che la stessa Corte di assise si è domandata le ragioni del fenomeno ripetuto nel tempo e della impossibilità di intervenire nonostante la notorietà della riconducibilità dei furti all’imputata.
A D.P. si è imputato inoltre una “gestione autonoma e spregiudicata dei farmaci”, accusa generica di cui non si è chiarito il fenomeno, se non fornendo alcuni generici e aspecifici riscontri.
Altre accuse non documentate ma ritenute credibili per la costruzione della personalità di D.P. sono relative a “massicce somministrazioni di lassativi” finalizzate, non a scopi evacuativi, ma a colpire le oss con cui erano insorti dissidi.
Bisogna precisare che, anche in questo caso, non sono mai stati presi provvedimenti contro D.P., e questo, secondo i giudici romagnoli, le ha conferito una sorta di convinzione di impunità.
Tutta questa pluralità di elementi raccolti non sono “frutto di fraintendimenti o suggestioni collettive”, ma una raccolta reale di fatti occorsi nel reparto di Lugo.
I giudici romagnoli danno poi conto delle “voci”, sempre più frequenti, che collegavano il decesso di pazienti alla presenza in servizio di D.P.
Un elemento cruciale nell’accusa è stato, inoltre, la denuncia di un ammanco di due fiale di cloruro di potassio fatta da una collega di D.P., scomparse senza motivo e senza essere prescritte in terapia. Fatto su cui si sono adombrati i sospetti sull’imputata senza però, anche in questo caso, trovare un reale riscontro.
Di una decisa pregnanza sono alcune frasi attribuite alla D.P. che al cospetto di pazienti gravi aveva apertamente dichiarato che “due fiale di potassio potevano andare bene” e a breve il paziente decedeva.
Le “voci” e la statistica dei decessi riferita all’infermiera imputata hanno portato la direzione sanitaria dell’azienda a denunciare il fatto alla procura della Repubblica.
D.P. viene tolta dai turni e impiegata solo nei turni mattutini (i più presidiati per numero di personale).
A proposito delle statistiche: nel periodo aprile 2012-aprile 2013 il numero dei decessi per settimana nel reparto di medicina di Lugo era di 5 la settimana per poi salire a 6 la settimana nell’anno successivo. Nel momento in cui la D.P. è stata sospesa dal servizio si è passati a 4 alla settimana (si era però registrato una diminuzione del numero complessivo dei ricoveri dovuto all’allarme sociale della notizia dell’arresto dell’infermiera). La media settimanale dei decessi (imputata esclusa) era di 4,59 decessi a settimana che salivano a 8,95 decessi a settimana considerando la presenza di D.P.
Un eccesso di mortalità statistica, quindi, a imputata presente in servizio.
Il processo che si è tenuto presso la Corte romagnola però riguardava, lo ripetiamo, solo un decesso di una signora – R.C. – “portatrice di protesi all’anca destra e la ginocchio destro e di esiti di mastectomia bilaterale”. Inoltre risultava operata recentemente al femore e presentava un quadro complessivo complesso (anemia, astenia, diabete, ipotensione).
La mattina del 9 aprile 2014 la paziente entra improvvisamente in coma – D.P. era in servizio – e alle 9,40 viene constatato il decesso. Morte improvvisa e inspiegabile per rapidità. R.C. muore per “schock cardiogeno acuto” senza però che sia stato possibile determinare, in prima approssimazione, “cosa abbia determinato detto shock”.
Successivamente con le più sofisticate tecniche tanatologiche in uso – l’indagine sull’umor vitreo – si è stabilito una causa di morte dovuta a un eccesso di potassio compatibile solo con una somministrazione “esogena” dovuta non alla conseguenza di un errore ma al “frutto di un disegno sorretto dalla volontarietà, dal dolo”. Tutto quindi ha portato a concentrare l’attenzione sulla persona di D.P.
Secondo i giudici romagnoli le sue responsabilità emergono dall’esame delle “ordinarie mansioni di competenza di ciascun infermiere”. Era lei, come turnista, ad avere in carico la paziente, era lei che assisteva R.C., era lei che aveva cambiato la flebo alla paziente facendo uscire i parenti. A proposito della fleboclisi: si sarebbe trattato di una sostituzione di un flacone più grande e non finito e con riportato sopra il nominativo della paziente, sostituendolo con un flacone che non riportava il nome della paziente.
Da un deflussore ritrovato nei rifiuti – verosimilmente riferibile alla paziente R.C. prima della morte – sono state ritrovate tracce elevate di cloruro di potassio nella “camera di gocciolamento” inserite, secondo i giudici romagnoli, dall’infermiera D.P. e non da altri: l’ipotesi che possa essere stato qualcun altro “deve essere assolutamente esclusa”.
E’ verosimile, ricostruiscono i giudici, quindi che D.P. abbia immesso il farmaco inserendolo dalla camera di gocciolamento per diluirne la portata e non fare risultare immediata la morte come avverrebbe in un contesto di bolo diretto.
Altra ipotesi messa in campo è stata la somministrazione concentrata in una piccola flebo (flacone mai trovato), oppure con una soluzione mista: una parte inserita nella camera di gocciolamento e una parte direttamente in vena. Quale che sia stato il fatto appare, secondo la Corte di assise di Ravenna, irrilevante in quanto comunque ascrivibile a D.P. senza ombra di dubbio: “deve ritenersi che R.C. non sia a sia deceduta per morte naturale, ma sia stata uccisa da una somministrazione esogena di una soluzione a elevata concentrazione di potassio per via endovenosa, effettuata da D.P. la mattina dell’8 aprile 2014 alle ore 8,15”. Gli orari sono importanti e vedremo perché.
A completare il quadro criminologico sono state ricordate le immagini scattate dalla collega oss della D.P. che ritraevano quest’ultima “in posa”, accanto al cadavere di una signora appena deceduta, con espressioni di irrisione e che hanno portato all’immediato licenziamento di D.P.
Le aggravanti contestate – rispetto a un delitto come l’omicidio volontario con una pena già di per sé alta – sono state quelle relative all’articolo 61 c.p. con particolare riferimento ad avere commesso il fatto con “l’uso di sostanze venefiche, ovvero con altro mezzo insidioso” (il potassio vi rientra perfettamente), con abuso dei poteri o con violazione inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio” e, soprattutto, di avere agito con “premeditazione”.
Per provare quest’ultima aggravante – ci ricordano i giudici romagnoli – sono necessari due elementi: “uno, ideologico o psicologico, consistente nel perdurare nell’animo del soggetto, senza soluzione di continuità fino alla commissione del reato di una risoluzione criminosa ferma e irrevocabile; l’altro, cronologico rappresentato dal trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile”, tra la decisione e l’attuazione del proposito criminoso.
D.P. aveva premeditato l’omicidio di R.C.? Secondo i giudici della Corte di assise di Ravenna la risposta è positiva, anche se con modalità “in incertam persona”. Aveva deciso di uccidere anche se non conosceva la vittima. Le motivazioni addotte dai giudici sono sconvolgenti per un ambiente sanitario. D.P. si sentiva accerchiata dai sospetti, tolta dai turni e messa sotto osservazione. Aveva deciso di “alzare il livello della sfida e di commettere quello che può essere definito un omicidio difensivo”.
Solo cioè la morte di un altro paziente, in piena mattina e sotto gli occhi di un familiare, immediatamente dopo il cambio del suo turno, “le avrebbe potuto consentire di dimostrare che le morti sospette erano un caso, che non c’entravano con i turni delle infermiere”. Una sorta di sua lotta contro la statistica che le era sfavorevole. Continua la Corte di assise: “perché D.P. non solo sapeva delle voci. Di più. Sapeva di avere già ucciso numerosi pazienti. Forse non ricordava più neppure lei quanti”. Si rimane basiti da questa affermazione che farebbe diventare D.P. una delle più efferate serial killer di sempre.
Ha ideato un programma criminoso ben “congegnato”. Sapeva, da infermiera, che il cloruro di potassio lasciava pochissime tracce dopo la morte difficilmente riscontrabili autopticamente. L’unica cosa che le è sfuggita erano le ultime tecniche tanatologiche dell’umor vitreo. Per conquistarsi l’impunità D.P. avrebbe quindi “programmato e commesso un omicidio non per compiacimento…ma per difendersi, per dimostrare a tutti che all’unità operativa di medicina dell’ospedale di Lugo semplicemente morivano i pazienti vecchi e malati”.
D.P. avrebbe quindi ucciso R.C. per sviare su di se l’attenzione, avrebbe ucciso per motivazioni “difensive”. Processo di dolo professionale, uno dei più gravi di sempre, che ci porta a una serie di considerazioni.
La prima è oramai sotto gli occhi di tutti. Un’organizzazione sanitaria è totalmente impreparata sotto tutti i punti di vista per casi consimili. Lo sforzo di questi anni è stato relativo alla prevenzione dell’errore professionale, lo abbiamo visto nello sviluppo del risk management e dei riconoscimenti normativi che si sono realizzati anche nell’ultima legge di Stabilità. Colpa non dolo quindi. Quando invece si realizza la volontarietà le organizzazioni appaiono lente, impotenti, incredule e i meccanismi di alert stentano a realizzarsi.
Talvolta le reazioni sono scomposte e contraddittorie – ricordiamo il recente caso di Piombino – talvolta si mettono però in atto reali misure accertative. In questi mesi abbiamo assistito all’arresto di decine di operatori sanitari (oss, infermieri e medici) per violenze collettive a pazienti soprattutto nel settore della residenzialità.
Le telecamere messe dalle varie procure sono state efficacissime nel documentare i fatti. Le prove documentali sono state, in molti casi, schiaccianti. Nel caso di Lugo e nel caso di Piombino le telecamere non sono state messe. I giudici di Ravenna hanno condannato D.P. con un castello di indizi, alcuni precisi e concordanti, altri suggestivi, altri generici che non passeranno facilmente il vaglio dei successivi gradi di giudizio.
Il reparto di Lugo di Romagna esce malissimo dalla vicenda. La sua gestione è stata definita “trasandata” coordinata e diretta “nel totale disinteresse di chi alla correttezza delle procedure avrebbe dovuto prestare specifica attenzione”. Si era creata una generale “rassegnazione sulla sorte dei degenti, abituata alla morte al punto da non chiedersi se ciascun decesso fosse effettivamente spiegabile alla luce delle pregresse condizioni cliniche del paziente”.
Chi scrive non ha letto gli atti del procedimento connesso che ha portato al rinvio a giudizio del direttore dell’unità operativa e della coordinatrice per “concorso in omicidio volontario” che si aprirà a breve. A memoria non si hanno ricordi di medici e infermieri, posti nelle funzioni apicali, che rispondono “in concorso” con gli autori del reato di omicidio volontario sulla base del secondo comma dell’articolo 40 del codice penale: “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”. Ripetiamo è concorso in “omicidio volontario”.
L’azienda – nei suoi vertici apicali che maggiormente hanno interagito con l’autorità giudiziaria – ne è uscita decisamente meglio. I giudici ravennati hanno avuto parole di elogio verso il direttore sanitario aziendale e verso il dirigente infermieristico per le decisioni prese e la collaborazione prestata.
Rimane lo sconcerto di una ricostruzione dei fatti – lo ripetiamo totalmente indiziaria – che ha disegnato uno scenario di probabili/possibili casi di morti date volontariamente a decine di persone.
D.P. è stata processata e condannata solo per l’ultima delle vittime. Se la “narrazione” dei giudici ravennati è corretta sarà doverosa fare luce anche sulle altre presunte vittime.
Da Quotidoano sanita.it
Luca Benci
Giurista
04 luglio