L’Associazione Avvocatura di Diritto Infermieristico presenta un interpello
Art. 7, CCNL 1998-2001 integrativo del 10 Febbraio 2004 della dirigenza medica e veterinaria – attività di guardia medica notturna in ambito pubblico S.S.N. e privato – stanze con letti per consentire il sonno del medico di guardia.
L’Associazione A.D.I. interviene, ex statuto, per la tutela e la difesa dell’immagine professionale dell’infermiere e per assistere legalmente il singolo iscritto quando viene minacciata la sua professionalità.
L’Associazione è regolarmente registrata presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed ha ottenuto l’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Roma per lo svolgimento delle attività sociali che comprendono, altresì, la collaborazione e la partecipazione alle iniziative destinate al miglioramento del servizio sanitario nazionale e alla compliance dei cittadini verso la figura infermieristica italiana.
L’associazione accomuna le esigenze professionali degli infermieri agli obiettivi delle istituzioni pubbliche e rappresentative dei pazienti ed è già stata promotrice di numerosi e positivi interpelli.
Con tale premessa l’A.D.I., considerato che ha già proposto positivamente interpello presso altre istituzioni statali, premesso che:
è consuetudine ma sicuramente malcostume, che i medici di guardia durante l’attività notturna anziché prestare la propria opera in stato di veglia, come prescrive il diritto del lavoro per l’esecuzione di ogni prestazione professionale, trascorrano il turno di notte presso uno stanza dotata di letto all’uopo destinata al sonno cioè a permettere l’addormentamento del medico;
sovente ci giungono lamentele da parte del personale infermieristico che presenta difficoltà a svegliare il medico che dorme affinché giunga tempestivamente presso il paziente per prestare cure urgenti ed indifferibili;
è altresì abitudine di alcuni medici visitare i pazienti o soccorrerli indossando un pigiama su cui indossare un camice spesso aperto che mostra apertamente anche i disegnini (pupazzetti ed altro) e colori che cadono nel ridicolo come è avvenuto presso il pronto soccorso oculistico di un grande ospedale romano;
non vi è casistica dottrinale né giurisprudenziale che consenta ai medici, diversamente dalla totalità dei lavoratori, di fruire di un letto dove dormire durante l’attività lavorativa retribuita, anzi, più che doppiamente retribuita rispetto a quella dell’infermiere che, invece, trascorre l’intera attività lavorativa sveglio, senza permettersi, il più delle volte, nemmeno di far riposare le gambe;
vi è, invece, casistica che sanziona disciplinarmente gli infermieri colti nel sonno sdraiati su un mezzo di fortuna, nonostante, durante l’ispezione, sia stato omesso di verificare la posizione del medico di guardia, spesso, addormentato sul proprio letto;
il CCNL 1998-2001 integrativo del 10 Febbraio 2004 articolo 7 denominato “lavoro notturno”, non scrimina né esimenta il medico addormentato in servizio e che ritarda l’intervento presso il paziente rispetto ad un medico sveglio (circostanza quindi in re ipsa).
La pessima abitudine di fornire al personale medico delle stanze adibite con posto letto e bagno interno per dormire durante la guardia in reparto o nelle aree critiche, secondo questa Associazione è riprensibile.
Lo stesso CCNL della dirigenza medica e veterinaria all’art. 11 denominato “Comportamento in servizio” cita: “Il dirigente conforma la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità. Il comportamento del dirigente è improntato al perseguimento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti, operando costantemente nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, allegato al CCNL del 3.11.2005, di cui s’impegna a osservare tutte le disposizioni nonché dei codici di comportamento adottati dalle Aziende ai sensi dell’art. 54,comma 5 del d.lgs. 165/2001 e di quanto stabilito nelle Carte dei Servizi”.
Pare quindi che, anche al personale ut supra indicato, sia prescritto di svolgere un’attività attiva e non passiva, estraniandosi dall’ambiente lavorativo fino ad annullare la propria coscienza e volontà (addormentamento).
Nel caso si presentasse un’urgenza, il personale infermieristico non è tenuto a ricercare il medico di guardia per tutto il nosocomio o svegliarlo al telefono perché addormentato, né a sostituire il medico nell’attesa che si vesta o si lavi. Questa problematica coinvolge tutte le aziende sanitarie pubbliche e private come una consuetudine oramai inveterata, ma nello stesso momento pericolosa che potrebbe soddisfare il nesso causale in molti fatti illeciti civili e penali, sia da pericolo che da danno. Il medico, come l’infermiere, ha gli stessi obblighi quale prestatore di lavoro e deve essere cosciente e vigile durante tutta l’attività lavorativa.
Fonte A.A.D.I