“A coloro che hanno conseguito, in base agli ordinamenti didattici di cui al comma 1, la laurea, la laurea magistrale o specialistica e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.”
La qualifica di Dottore (Dott.) spetta quindi ai laureati che abbiano conseguito una laurea di durata triennale o un diploma universitario della stessa durata (Legge n. 240/2010 art.17 comma 2 Riforma Gelmini).
Il titolo di Dottore Magistrale (Dott. Mag.) spetta a chi abbia conseguito una laurea specialistica/magistrale di durata biennale o una laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e a tutti i laureati del vecchio ordinamento. Nella prassi quotidiana, la qualifica di Dottore Magistrale non è ancora abitualmente utilizzata.
La qualifica di Dottore di ricerca (Dott. Ric. ovvero Ph.D.) (Legge n. 240/2010 art.19 comma 1) spetta invece ai titolari del dottorato di ricerca, che si consegue a seguito di corsi almeno triennali.
Titolo Percorso formativo che porta al suo conseguimento Qualifica accademica
Laurea Triennale Corso di laurea del nuovo ordinamento (sia ex D.M. 509/99 sia ex D.M. 270/2004) Dottore
Laurea Specialistica Corso di laurea specialistica del nuovo ordinamento (ex D.M. 509/99) Dottore Magistrale
Laurea Magistrale Corso di laurea magistrale del nuovo ordinamento (ex D.M. 270/2004) Dottore Magistrale
Laurea Vecchio Ordinamento Corso di laurea quadriennale e quinquennale vecchio ordinamento previgente al D.M. 509/99 Dottore Magistrale
Dottorato di Ricerca Corso di dottorato Dottore di Ricerca
Diploma di Specializzazione Scuole di Specializzazione Specializzato
Sul diploma finale deve essere indicato il titolo accademico finale conseguito dallo studente, senza menzionare la relativa qualifica accademica.
Per le lauree di primo e di secondo livello ex D.M. 509/99 e D.M. 270/2004, oltre al titolo del corso di studio, va indicata la classe di appartenenza nonché il decreto ministeriale di riferimento, per distinguere tali titoli da quelli del vecchio ordinamento.
I laureati italiani possono utilizzare – sia in Italia che all’estero – la qualifica accademica conseguita in Italia. Solo a seguito di riconoscimento del titolo in uno Stato estero è consentito utilizzare in quello Stato, al posto della qualifica accademica italiana, la corrispondente qualifica accademica estera.
Va precisato che la qualifica accademica di „dottore“ (Dott.) in tedesco non va tradotta con „Doktor“ (Dr.). La qualifica di „Doktor“ spetta soltanto a chi abbia concluso un dottorato di ricerca (PhD).