Condannato un medico che nonostante le chiamate dell’infermiere Professionista esperta in grado di valutare lo stato di salute per intervenire su un paziente aggravato ha ignorato la chiamata e il paziente è deceduto.
30 MAG – Il paziente di una clinica presenta febbre e disidratazione e gli infermieri chiamano il medico di guardia che però si rifiuta di intervenire personalmente e “prescrive”, telefonicamente prima un farmaco tranquillante e, poi, dell’ossigeno, per la riscontrata crisi respiratoria. Il paziente era affetto da varie patologie, tra cui cardiopatia ipertensiva, diabete, sindrome ansioso-depressiva, decadimento cognitivo r a causa dei problemi subentrati e segnalati al medico che però non è intervenuto, è caduto in uno stato di letargia ed è deceduto dopo quasi quattro ore di attesa.
La Corte di Appello in primo grado, sulla scorta delle dichiarazioni dei familiari del paziente, dell’infermiere e della documentazione nella quale sono registrate le condizioni del paziente, passato, nell’orario in cui il medico era in servizio e presente nella clinica, in una stanza adiacente a quella di degenza del paziente., da uno stato di agitazione, a uno stato di letargia e, infine, alla morte, condanna il medico , per il reato di cui all’art. 328 cod. pen., e al risarcimento del danno per ciascuna delle imputazioni. Il medico ha fatto ricorso, ma la Cassazione penale ha confermato – sentenza n. 21631/2017 – la sentenza della Corte d’Appello con chiare motivazioni: “Nella fattispecie in esame i giudici del gravame, in sintonia con gli enunciati principi hanno correttamente esaminato e valutato le emergenze processuali alla stregua dei rilievi e delle censure formulate nell’atto di appello e sono pervenuti alla conferma del giudizio di colpevolezza con puntuale e adeguato apparato argomentativo, ritenendo anzitutto estranea al giudizio sulla condotta dell’imputato la circostanza che il paziente fosse poi deceduto e valorizzando le condizioni di urgenza ed indifferibilità dell’atto sanitario richiesto dal personale infermieristico, in una situazione di oggettivo rischio per il paziente, ormai in stato di letargia: in questi casi il medico ha comunque l’obbligo di recarsi immediatamente a visitare il paziente al fine di valutare direttamente la situazione, soprattutto se a richiedere il suo intervento sono soggetti qualificati (professionisti della salute) come è accaduto nella specie -, in grado cioè di valutare la effettiva necessità della presenza del medico”.
In sostanza, se l’infermiere chiama, il medico deve rispondere altrimenti rischia fino al licenziamento E di subire una pesante condanna penale, per omissione di atti di ufficio e per aver agito senza un minimo di ragionevolezza, con arbitrio.