La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del professionista condannandolo per non aver applicato i protocolli in materia di salute e sicurezza.
“Per stabilire l’idoneità alla mansione di un lavoratore non basta effettuare la visita medica periodica, ma occorrono anche gli accertamenti sanitari strumentali”. la sentenza del Tribunale di Trapani del 19 febbraio dello scorso anno, ha confermato la condanna per non aver applicato i protocolli sanitari minimi previsti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda due operai edili esposti a un rischio elevato legato sia alla movimentazione manuale di carichi sia ai rumori, giudicati idonei alla mansione solo sulla base della documentazione che loro stessi avevano presentato al medico competente. Una procedura che per la Cassazione è “superficiale e poco rispettosa dei protocolli sanitari”, perché “il medico competente non può basarsi soltanto sul dato anamnestico, che potrebbe essere falsato da una sottovalutazione o ignoranza da parte del lavoratore, né può accontentarsi di prescrivere esami clinici, emettendo al contempo un giudizio di piena idoneità, come invece è accaduto (…), senza attendere l’esito dell’accertamento diagnostico-strumentale”.
“Questa sentenza è particolarmente degna di menzione – commenta Anna Maria Righi, responsabile salute e sicurezza Cgil Modena – perché, unitamente ad alcuni interpelli emanati negli ultimi tempi in tema di sorveglianza sanitaria, tratteggia una ‘fisionomia’ del medico competente assai diversa da quella che si delinea nella prassi e cioè una figura completamente deresponsabilizzata rispetto alla natura e alla entità dei rischi presenti nelle aziende”.
Alfio STIRO
fonte: adn, Cgil