ECC.MA CORTE DEI CONTI PROCURA REGIONALE LAZIALE
Via Antonio Baiamonti, 25 – 00195 Roma ESPOSTO
L’Associazione A.D.I. in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Mauro Di Fresco, nel
suo domicilio per la carica in Roma alla Via Rio nell’Elba n. 90, PREMESSO CHE
L’Associazione ADI interviene, ex statuto, per la tutela e la difesa dell’immagine professionale dell’infermiere e per vigilare sul rispetto della normativa che regola il contratto di lavoro in ambito sanitario nonché per assistere legalmente il singolo iscritto quando viene minacciata la sua
professionalità soprattutto verso terzi L’intellettualità della professione infermieristica, sancita all’art. 2229 C.C., permette all’Associazione di rappresentare un centro di imputazione di interessi diffusi e collettivi, riconosciuti dalla legge e dalla giurisprudenza, che il contratto associativo individua nell’esclusiva categoria infermieristica. CONSIDERATO CHE
1. La legge di bilancio 2018, in corso di pubblicazione, all’art. 1, co. 435 così stabilisce: “Al fine di
valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del Servizio sanitario nazionale del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e di attenuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con
riferimento alla retribuzione individuale di anzianità, il livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 30 milioni di euro per l’anno
2019, di 35 milioni di euro per l’anno 2020, di 40 milioni di euro per l’anno 2021, di 43 milioni di
euro per l’anno 2022, di 55 milioni di euro per l’anno 2023, di 68 milioni di euro per l’anno 2024, di
80 milioni di euro per l’anno 2025 e di 86 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026. Le
risorse di cui al primo periodo sono destinate a incrementare i Fondi contrattuali per il trattamento
economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria”.
22. L’incremento complessivo del fondo è pari a 437 milioni di euro ed ha due finalità: attenuare gli
effetti del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 e introdurre nuovamente l’abrogato emolumento accessorio
denominato “retribuzione individuale di anzianità”.
3. Il D.Lgs. maggio 2017, n. 75 (Riforma Madia), all’art. 23, co. 2, per la parte che qui interessa, recita:
“Al fine di assicurare la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di
efficienza, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il
corrispondente importo determinato per l’anno 2016”.
4. La riforma Madia, quindi, ha stabilito di non aumentare la spesa pubblica vietando di incrementare il
salario accessorio degli impiegati pubblici. Invece la legge di stabilità, con un emendamento
proposto dall’On. Gelli (guarda caso proprio un medico), ha scavalcato la finalità della tanto
paventata riforma Madia esclusivamente a favore dei medici, lasciando il resto del personale
sanitario, infermieri in primis, con il vincolo imposto dalla riforma e provocando grave nocumento e
discriminazione nei destinatari della riforma Madia che, di fatto, ha salvato esclusivamente i cittadini
medici.
5. I medici non sono cittadini intoccabili ai quali non si applicano le leggi che impongono sacrifici a
tutti i lavoratori. Anche i medici sono chiamati a partecipare agli stessi disagi economici che la legge
assegna a tutti i lavoratori.
6. Con la legge di stabilità che si contesta, i medici si vedranno aumentare i fondi che l’ARAN si
troverà a gestire per la futura contrattazione economica 2019, con riguardo allo stipendio accessorio
nella voce RIA.
7. La Retribuzione Individuale di Anzianità, ha rilevato, a suo tempo, le classi e scatti maturate fino al
momento della stipula del C.C.N.L. dirigenza medica 1994-97, sottoscritto in data 26 novembre
1996. A partire da questa data, però, la voce stipendiale in esame è stata definitivamente congelata,
così come era avvenuto precedentemente per l’area contrattuale del comparto (infermieri) in data 31
dicembre 1990. Infatti l’art. 35 del C.C.N.L. Dirigenza medica 1998-2001 prevede la corresponsione
della RIA solo ove acquisita e quindi i nuovi assunti non potranno percepirla visto che è stata
congelata. Ma ora, grazie alla legge di stabilità, solo i medici fra tutti i lavoratori della pubblica
amministrazione, si ritroveranno nella busta paga un morto risuscitato cioè una retribuzione che è
stata definitivamente dismessa per tutti i pubblici impiegati.
8. La norma qui contestata, si palesa francamente incostituzionale e comunque illegittima e ingiusta
perché contra legem e palesemente discriminatoria, perché favorisce esclusivamente uno specifico
profilo professionale a svantaggio di tutti gli altri.
P.Q.M.
TUTTO CIO’ PREMESSO, DEDOTTO E RITENUTO
l’Associazione Avvocatura di Diritto Infermieristico
CONTESTANDO
l’art. 1, co. 435 della legge di bilancio 2018 nella parte in cui prevede lo scongelamento della
retribuzione individuale di anzianità quale emolumento dismesso per tutti gli altri dipendenti pubblici e
posto in aperto contrasto con l’art. 23, co. 2, D.Lgs. maggio 2017 n. 75,
CHIEDE
all’Ecc.ma Procura Regionale Laziale della Corte dei Conti
di verificare se la normativa contestata è legittima anche sotto il profilo di spesa pubblica nonché, in
via incidentale, dichiarando la non manifesta infondatezza dell’eccezione di incostituzionalità che qui si
intende integralmente proposta e trascritta, di procedere sia con riguardo all’ipotetico danno erariale
che la S.V. vorrà rilevare, sia trasmettendo gli atti alla Corte Costituzionale per l’esame di legge.
Si chiede di essere informati sull’esito del presente procedimento anche in caso di richiesta di
archiviazione.
Con osservanza.
Roma 29.12.2017 Il Presidente
Dott. Mauro Di Fresco