Leggendo attentamente il D.P.R. 14 marzo 1974 n. 225, il cosi detto mansionario abrogato in parte ad esclusione dell’art 6 ad oggi vigente,che regola le mansioni dell’ infermiere generico figura in esaurimento,oggi personale ausiliario, fino ad arrivarre all’oss ,si evince
che l’infermiere professionale non deve espletare compiti meramente manuali.
Difatti la Suprema Corte di Cassazione già nel 1985 (sent. n. 1078, RG n. 9518-
/80, Cron. 2210 del 09 febbraio 1985) statuì che: “Non compete all’infermiere professionale,
ma al personale subalterno, rispondere ai campanelli dell’unità del paziente, usare
padelle e pappagalli per l’igiene del malato e riassettare il letto”.
Nella causa de qua, l’ausiliaria che si era rifiutata di svolgere queste mansioni adducendole
erroneamente all’infermiere professionale, è stata licenziata e la Suprema Corte di
Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per grave inadempimento
contrattuale.
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