Al via il disegno di legge n. 428 all’esame della Commissione giustizia con il quale si intende abolire l’incompatibilità tra professione forense e rapporto di lavoro subordinato, così regolarizzando la posizione lavorativa degli avvocati che esercitano, di fatto, l’attività forense in forma subordinata all’interno di altri studi legali.
La ratio della riforma, come appare evidente, consiste nella necessità di tutelare avvocati che si presentano come lavoratori dipendenti presso studi legali appartenenti ad altri, collaborando a partita Iva dietro compenso davvero esigui, con la conseguente applicazione delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Di particolare importanza è l’art. 1 del disegno di legge il quale introduce il comma 3-bis all’interno dell’art. 19 della Legge n. 247/2012 di riforma dell’ordinamento forense, sancendo l’abolizione delle incompatibilità “per gli avvocati che svolgono attività di lavoro dipendente o subordinato in via esclusiva, presso lo studio di un altro avvocato, un’associazione professionale ovvero una società tra avvocati o multidisciplinare”.
Le tutele non finiscono qui: entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge la Cassa Forense stabilirà importi e modalità di versamento della contribuzione per gli avvocati con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, nella misura di 2/3 a carico del datore, sostituto d’imposta, che sarà tenuto alle operazioni di natura fiscale e previdenziale.
Sempre entro il suddetto termine il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della giustizia, dopo i necessari confronti con il Consiglio nazionale forense, l’Organismo congressuale forense, le associazioni forensi, siano esse riconosciute o meno, emetterà i provvedimenti necessari per la definizione dell’attività subordinata dell’avvocato, con riferimento ai parametri della durata temporale del rapporto, della presenza di una postazione fissa presso il datore di lavoro o committente, della partecipazione ai risultati economici dell’attività e della previsione e l’eventuale indennizzo di clausole di esclusività.
REDAZIONE NurseNews.Eu